Cosa è il Piano Transizione 5.0
Il recente decreto legge n.19, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 e in vigore dal 2 marzo 2024, ha introdotto il Piano Transizione 5.0. Questo piano, finanziato con 6,3 miliardi di euro, ai quali si aggiungono ulteriori 6,4 miliardi previsti dalla legge di bilancio, è destinato a sostenere la transizione digitale e verde delle imprese italiane nel biennio 2024-2025.
I punti chiave
Il nuovo incentivo 5.0 presenta alcune differenze rispetto al decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, pur mantenendo alcuni elementi in comune. Di seguito, esaminiamo i punti chiave dell’articolo 38 di quest’ultimo decreto, che regola l’accesso ai benefici per le imprese che investono nella transizione digitale ed energetica durante il biennio 2024-2025.
Chi riguarda
In sintesi, tutte le imprese, comprese quelle agricole di qualsiasi dimensione e gli agromeccanici, possono fare richiesta per accedere all’incentivo 5.0. L’unica condizione è che l’investimento venga realizzato e completato entro il biennio 2024-2025, rispettando le tempistiche stabilite dal piano.
Cosa è finanziabile?
Contrariamente a quanto avviene con altri fondi come quelli del PNRR dedicati alla meccanizzazione agricola, che escludono i trattori a gasolio, il nuovo incentivo 5.0 include le macchine agricole tradizionali tra i beni agevolabili, seguendo l’esempio del precedente Credito 4.0. Inoltre, il Piano Transizione 5.0 utilizza gli stessi allegati A e B del Credito 4.0 per definire i beni finanziabili, mantenendo così una certa continuità con il passato.
Nel nuovo Piano Transizione 5.0, sono finanziabili macchine, attrezzature e software controllati da sistemi digitalizzati e interconnessi, a patto che garantiscano una riduzione dei consumi energetici. Da ora in poi, se un investimento in beni 4.0 genera un risparmio energetico, si applicheranno le norme del Piano 5.0. Tuttavia, se il risparmio è inferiore alle soglie minime previste, continuerà a valere il Piano Transizione 4.0. È importante notare che le due agevolazioni non sono cumulabili.
Non solo beni strumentali: gli altri finanziamenti
Oltre ai beni strumentali l’articolo 38 prevede il finanziamento di due altre misure dedicate ai sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia e alla formazione.
In particolare possono accadere al Credito 5.0 coloro che:
- acquistano beni necessari per la produzione di energia da fonti rinnovabili – ad esclusione delle biomasse – compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia;
- sostengono spese per la formazione del personale (erogata da soggetti definiti dal Ministero) in competenze per la transizione verde, fino al 10% della spesa in beni strumentali e non oltre i 300 mila euro.
Le condizioni da soddisfare
Mentre per il Credito 4.0 bastava la digitalizzazione, il Piano Transizione 5.0 richiede che i beni garantiscano anche una riduzione del 3% dei consumi energetici per l’intera struttura produttiva o del 5% per il processo specifico interessato. Questo significa che, nel settore agricolo, è necessario migliorare l’efficienza energetica sia della singola macchina che dell’intera azienda. Inoltre, i beni devono essere mantenuti conformemente al progetto per almeno 5 anni dopo l’investimento, pena la riduzione o il recupero del credito in eccesso.
Come certificare queste condizioni
Con il Piano Transizione 5.0, la valutazione della conformità dei beni non può più essere fatta solo dal titolare dell’azienda o da esperti esterni come agronomi e periti agrari, ma richiede l’intervento di un ente certificatore indipendente. Questo ente deve fornire una doppia certificazione: una che attesti la riduzione potenziale dei consumi energetici prima dell’investimento e un’altra che confermi la riduzione reale dopo l’investimento. È inoltre obbligatoria la certificazione dell’interconnessione del bene.
Il Decreto prevede che gli enti certificatori abilitati includano:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339;
- Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
Infine, le spese sostenute devono essere supportate da una documentazione contabile verificata e certificata da un revisore legale dei conti.
Tempistiche
Il Decreto stabilisce che l’anno precedente all’avvio degli investimenti sarà utilizzato come riferimento per stimare il risparmio energetico. Tuttavia, non sono stati ancora definiti standard specifici per le nuove attività. Anche se non viene specificato un termine per valutare la riduzione dei consumi, è probabile che debba essere completata prima del 31 dicembre 2025, poiché questa data rappresenta il limite per avviare la fruizione del credito 5.0.
Distribuzione dei Fondi e Percentuali di Credito
Il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro, suddivisi equamente tra il 2024 e il 2025 (3,118 miliardi di euro per anno). Di questi, 3,78 miliardi sono destinati ai beni strumentali, 1,89 miliardi alla produzione di energia elettrica, e 0,63 miliardi alla formazione. I Commi 7 e 8 dell’articolo 38 stabiliscono le percentuali di credito d’imposta, variabili in base all’importo dell’investimento e alla riduzione dei consumi energetici: maggiore è la riduzione, maggiore sarà il credito ottenibile. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, le percentuali vanno dal 35% al 45%, a seconda del livello di risparmio energetico certificato (10% o 15%).
Bonus per le Piccole e Medie Imprese
Il Decreto introduce nuove misure per supportare le piccole e medie imprese a fronte dell’aumento della complessità burocratica, come la doppia certificazione. In particolare:
- Le piccole e medie imprese, possono aumentare il proprio credito d’imposta fino a 10.000 euro per coprire le spese di certificazione del risparmio energetico.
- Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono aggiungere fino a 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare le spese della certificazione aggiuntiva richiesta.
Come Presentare Domanda per il Credito 5.0
Per accedere al Credito 5.0, le imprese devono inviare una richiesta telematica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), allegando tutta la documentazione relativa al progetto di investimento. Non sarà più il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a gestire direttamente le domande.
Le comunicazioni chiave da inviare al GSE sono due:
- Prenotazione dell’incentivo: include la domanda e la certificazione ex ante.
- Abilitazione al Credito: deve contenere la certificazione ex post, l’attestazione di interconnessione, il riepilogo dell’investimento e la certificazione contabile.
Il GSE, una volta verificata la documentazione, trasmette al Ministero l’elenco delle imprese idonee e l’importo prenotato. In seguito, invia l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta 5.0 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2025. Se non completamente utilizzato entro la scadenza, il credito rimanente verrà ripartito in 5 quote uguali nei 5 anni successivi.
Un decreto attuativo, previsto per la fine di marzo 2024, fornirà ulteriori dettagli pratici per le imprese, inclusi i requisiti per la presentazione delle domande e delle certificazioni, nonché i criteri per gli enti certificatori e la formazione.
La correzione del MIMIT ammette l’acquisto di un trattore con credito d’imposta 5.0
Il Ministero ha recentemente emesso una rettifica significativa che amplia il raggio d’azione del credito d’imposta 5.0, includendo anche i veicoli agricoli e forestali alimentati a combustibile fossile.
Questo incentivo economico mira a favorire l’adozione di tecnologie più avanzate e sostenibili dal punto di vista ambientale, mantenendo però la possibilità di utilizzare temporaneamente combustibili fossili quando strettamente necessario. Gli operatori del settore sono invitati a cogliere le opportunità offerte da questo sostegno per rinnovare il proprio parco macchine, contribuendo così alla modernizzazione del settore e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
La rettifica è particolarmente significativa per i settori agricolo e forestale, poiché permette di accedere agli incentivi fiscali per l’acquisto di macchinari alimentati da combustibili fossili, a patto che siano equipaggiati con motori conformi allo standard ambientale Stage V. Questo standard rappresenta l’ultima generazione di normative europee sulle emissioni per macchine mobili non stradali, includendo anche quelle agricole e forestali.
Esempio Applicativo per il Settore Agricolo
Consideriamo una piccola media impresa agricola che acquista un nuovo trattore per 100.000 euro, sostituendo un vecchio modello e realizzando un risparmio dell’11% nel consumo di gasolio. In questo caso, l’impresa ha diritto ad un credito d’imposta pari al 45% dell’investimento, cioè 45.000 euro. A questa somma si possono aggiungere fino a 10.000 euro per le spese di certificazione, 5.000 euro per la revisione legale dei conti, e fino a 10.000 euro per la formazione dei dipendenti, portando il vantaggio economico totale del credito d’imposta pari a 70.000 euro.
Data di avvio e completamento: precisazioni
Il decreto “Transizione 5.0” definisce le tempistiche per l’inizio e la conclusione del piano. In particolare:
- L’inizio di un progetto di innovazione è determinato dalla prima azione legale vincolante per l’acquisto dei beni o da qualsiasi altro atto che rende l’investimento definitivo, a seconda di quale evento avvenga per primo.
- La conclusione del progetto coincide con l’acquisto finale legato al progetto.
In dettaglio:
- Se l’acquisto finale riguarda beni nuovi, materiali o immateriali, necessari per l’attività aziendale, la data di completamento è quella relativa alla realizzazione di tali investimenti, secondo le norme generali.
- Se si tratta di beni destinati alla produzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo, la fine dei lavori segna il completamento.
- Per gli investimenti in formazione mirati all’acquisizione di competenze nelle tecnologie digitali ed energetiche, la conclusione è rappresentata dalla data dell’esame finale.
Spese per la formazione
Le spese relative alla formazione del personale sono incentivate a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
- Devono essere mirate allo sviluppo o al potenziamento delle competenze in tecnologie fondamentali per la transizione digitale ed energetica.
- Non devono superare il 10% del totale degli investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
- Devono rispettare un limite massimo di 300.000 euro per azienda.
Le spese ammissibili per la formazione comprendono:
- Costi relativi ai formatori.
- Costi operativi sostenuti dai formatori e dai partecipanti (dipendenti, titolari e soci lavoratori), legati direttamente al progetto, come spese di viaggio, materiali, e ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
- Spese per consulenze collegate al progetto.
- Costi del personale e spese generali per il tempo dedicato alla formazione, limitati al costo aziendale delle ore o giornate di formazione.
Queste spese devono essere sostenute da enti esterni all’azienda e riguardare corsi di almeno 12 ore, anche in modalità online, che prevedano un esame finale con rilascio di un attestato di competenza. I corsi di formazione devono includere:
- Un modulo di almeno 4 ore dedicato alle competenze per la transizione energetica.
- Un modulo di almeno 4 ore dedicato alle competenze per la transizione digitale.
Possono erogare la formazione:
- Enti accreditati a livello regionale o provinciale.
- Università ed enti di ricerca, sia pubblici che privati.
- Soggetti accreditati presso fondi interprofessionali o con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
- Centri di alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs, Seal of Excellence, e ITS Academy.
Risparmio energetico
La circolare MIMIT del 16 agosto 2024 presenta un’interessante sezione dedicata alla valutazione dei risparmi energetici di un’impresa a seguito degli investimenti effettuati. Questi risparmi vengono espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e sono calcolati confrontando il consumo energetico previsto dopo gli investimenti (post-investimento) con quello registrato prima degli investimenti (pre-investimento).
I metodi per determinare i consumi energetici pre-investimento variano in base alla situazione dell’azienda:
- Aziende attive da più di un anno con dati di consumo energetico disponibili: Il calcolo si basa direttamente su questi dati.
- Aziende attive da più di un anno senza dati di consumo specifici: Il calcolo si effettua tramite stime basate su analisi tecniche o su dati storici comparabili.
- Aziende attive da almeno 6 mesi ma meno di un anno con dati disponibili: I consumi vengono ricalcolati proiettando i dati disponibili su base annuale.
- Nuove imprese o aziende che hanno cambiato significativamente attività da meno di sei mesi: I consumi pre-investimento vengono determinati individuando tre alternative di mercato per ogni bene investito negli ultimi cinque anni e calcolando la media dei loro consumi energetici.
Per valutare le prestazioni energetiche post-investimento (situazione ex post), il consumo energetico atteso viene stimato in base all’utilizzo dei nuovi beni materiali e immateriali, come specificato negli allegati A e B della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare:
- Gli strumenti di misura utilizzati devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE e alle normative tecniche pertinenti.
- Il calcolo del risparmio energetico si basa sul confronto delle prestazioni, mantenendo costante il tipo di servizio fornito e considerando le variabili operative e le condizioni ambientali, come la produzione, la tipologia di servizio, la temperatura e la stagionalità.
- Per normalizzare questi dati, si utilizzano indicatori di prestazione energetica specifici per il processo o la struttura produttiva in esame. Questi indicatori devono riflettere accuratamente le relazioni tra i consumi e le variabili operative, tenendo conto anche degli elementi esterni che possono influenzare i consumi.
La circolare include una serie di esempi di indicatori di prestazione energetica associati a diversi settori di intervento.
Con ELETTRA ottieni un credito di imposta fino al 45%
Con Elettra, l’atomizzatore automatico di Agricobots, è possibile ottenere una riduzione dei consumi energetici superiore al 75%, rispetto a quelli richiesti per la medesima operazione con i normali trattori agricoli, un risultato che non solo risponde perfettamente ai requisiti di sostenibilità del bando, ma consente anche di accedere a un credito d’imposta pari al 45% dell’investimento. A questa somma si possono aggiungere anche in questo i relativi contributi per le eventuali spese di certificazione, per la revisione legale dei conti e per la formazione dei dipendenti. Questo vantaggio rende l’acquisto di Elettra non solo un passo avanti verso l’innovazione tecnologica, ma anche una scelta economicamente conveniente per le imprese
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